Norme e Leggi
Il D.M. 37/2008
Il d.m. 37/2008 relativo alla sicurezza degli impianti prevede l’obbligo da parte dell’installatore di rilasciare, al termine dei lavori, la dichiarazione di conformità, “previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente”.
Questo obbligo era già previsto nella legge 46/90; il citato d.m. 37/2008 ora aggiunge che tali verifiche devono anche comprendere “quelle di funzionalità dell’impianto”.
L’effettuazione delle verifiche da parte dell’installatore è quindi un adempimento necessario per rispondere agli obblighi legislativi e allo stesso tempo qualificante in quanto permette di valutare l’adeguatezza dell’ impianto elettrico. Di questo l’installatore dà atto nella dichiarazione di conformità dove dichiara, tra l’altro, di aver “controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge”.
Anche il d.p.r. 462/01 parla di verifiche. Come noto, questo decreto ha modificato il panorama delle verifiche di legge che prima erano di competenza dello Stato. Entrano ora in scena anche soggetti privati (organismi individuati dal Ministero delle attività produttive) che hanno la possibilità di effettuare le verifiche periodiche su incarico del datore di lavoro, in base alla periodicità prevista per il tipo di impianto. Ciò che emerge da questa legge è che gli impianti non possono essere messi in esercizio prima della verifica eseguita dall'Installatore.
(Clicca QUI per leggere la Versione Completa del Decreto)
Da Il Giornale dell'Installatore Elettrico